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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Approvazione della delibera n. 199 emessa dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 5 aprile 2001 concernente "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione. Termine per la presentazione delle domande di oscillazione per prevenzione relative agli anni 2000 e 2001".
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IL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL
TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante
"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144";
VISTO il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2000, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2001, il quale, a norma
dell’art. 3, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 38/2000, ha
approvato le "nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria,
artigianato, terziario, altre attività, e le relative modalità di applicazione",
su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL;
VISTO l’art. 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 38/2000,
che stabilisce che il Consiglio di amministrazione dell’INAIL può adottare
delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della
disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, e che tali delibere sono soggette all’approvazione del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
VISTO l’articolo 29, comma 4, delle Modalità di applicazione della
tariffa dei premi, approvate con il citato DM 12 dicembre 2000, che stabilisce
che , per gli anni 2000 e 2001, l’istanza di oscillazione del tasso per
prevenzione, prevista dall’art. 24 delle stesse Modalità, deve essere
presentata dai datori di lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla
data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del medesimo
articolo 29;
VISTA la delibera n. 199 emessa dal Consiglio di amministrazione
dell’INAIL in data 5 aprile 2001 con la quale si stabilisce che il suddetto
termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di oscillazione del
tasso per prevenzione, relativa alle posizioni assicurative in corso al 22
gennaio 2001 – data di pubblicazione del decreto di approvazione delle nuove
tariffe – inizia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla predetta
data, e, quindi, a partire dal 22 aprile 2001;
RILEVATO che la proposta modifica di carattere procedurale comporta
minori adempimenti formali da parte dell’INAIL;
RITENUTA, pertanto, l’opportunità di approvare la delibera citata;
D E C R E T A
E’ approvata la delibera n. 199 emessa dal Consiglio di amministrazione
dell’INAIL in data 5 aprile 2001, concernente "Nuove tariffe dei premi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e
relative Modalità di applicazione. Termine per la presentazione delle domande
di oscillazione per prevenzione relative agli anni 2000 e 2001", nel testo
annesso al presente decreto di cui forma parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
DATA
05/04/2001
PROT. n. 199 ORGANO CA
Nuove Tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e
relative Modalità di applicazione. Termine per la presentazione delle domande
di oscillazione per prevenzione relative agli anni 2000 e 2001.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 5 aprile 2001
Visto il decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
Visto il Testo Unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124; -
Visto il decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale del 12 dicembre 2000, concernente l'approvazione, ai
sensi del summenzionato decreto legislativo n. 38/2000, delle nuove Tariffe per
la determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro di cui all'articolo 9
del D.P.R. n. 1124/1965 nonché le relative Modalità di applicazione;
Rilevato che,. ai sensi dell'articolo 24
delle summenzionate Modalità di applicazione, l'INAIL può applicare, a domanda,
la riduzione del tasso medio di tariffa, in misura fissa pari al cinque o al
dieci per cento in relazione al numero di lavoratori-anno, al Datore di lavoro
che:
sia in regola con le disposizioni in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti
contributivi ed assicurativi,
abbia effettuato interventi per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
Rilevato altresì che l'articolo 29, comma
4, prevede che le domande per gli anni 2000 e 2001 devono essere presentate
entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
comunicazione prevista dal primo comma dello stesso articolo 29;
Tenuto conto delle richieste formulate da
diverse Organizzazioni datoriali tendenti ad ottenere, in via
d'interpretazione, che il termine per la presentazione delle domande per il
2000 ed il 2001 inizi a decorrere, per tutti i Datori di lavoro,
indipendentemente dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, dal
novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto
ministeriale 12 dicembre 2000, ovvero dal 22 aprile 2001, venendo così a
scadere il 21 giugno 2001;
Vista la relazione del Direttore Generale
in data 4 aprile 2001;
Rilevato che le innovazioni recentemente introdotte
in tema di contribuzione antinfortunistica, riguardanti sia l'aspetto normativo
sia l'aspetto procedurale, giustificano l'esigenza manifestata dalla parte
datoriale;
Ritenuto inoltre che, sotto l'aspetto
finanziario, l'accoglimento della proposta non comporta effetti negativi per
l'Istituto in quanto:
per l'anno 2000, la presentazione della
domanda entro il più lungo termine del 21.06.2001 determinerebbe anche uno
slittamento dei tempi per l'eventuale rimborso dovuto al Datore di lavoro;
per l'anno 2001, invece, la riduzione
eventualmente spettante sarebbe comunque applicata in sede di autoliquidazione
2002;
Rilevato infine che, sotto l'aspetto
procedurale, la determinazione di un termine unico per tutti i Datori di lavoro
comporta minori adempimenti formali per l'Istituto.
Ritenuta condivisibile l'esigenza
rappresentata dalle Organizzazioni datoriali;
Sentito il Direttore generale il quale si
è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento,
DELIBERA
che il termine di 60 giorni per la
presentazione della domanda di oscillazione del tasso per prevenzione, relativa
alle posizioni assicurative in corso al 22 gennaio 2001 - data di pubblicazione
del decreto di approvazione delle nuove Tariffe - inizi a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla predetta data del 22 gennaio 2001, e quindi
a partire dal 22 aprile 2001.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Rita CHIAVARELLI
f.to Prof. Gianni BILLIA