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DECRETO 8 giugno 2001

 

Approvazione della delibera n. 199 emessa dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 5 aprile 2001 concernente "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione. Termine per la presentazione delle domande di oscillazione per prevenzione relative agli anni 2000 e 2001".

 

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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

 

    VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

 

    VISTO il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2000, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2001, il quale, a norma dell’art. 3, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 38/2000, ha approvato le "nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e le relative modalità di applicazione", su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL;

 

    VISTO l’art. 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 38/2000, che stabilisce che il Consiglio di amministrazione dell’INAIL può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che tali delibere sono soggette all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

    VISTO l’articolo 29, comma 4, delle Modalità di applicazione della tariffa dei premi, approvate con il citato DM 12 dicembre 2000, che stabilisce che , per gli anni 2000 e 2001, l’istanza di oscillazione del tasso per prevenzione, prevista dall’art. 24 delle stesse Modalità, deve essere presentata dai datori di lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del medesimo articolo 29;

 

    VISTA la delibera n. 199 emessa dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 5 aprile 2001 con la quale si stabilisce che il suddetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di oscillazione del tasso per prevenzione, relativa alle posizioni assicurative in corso al 22 gennaio 2001 – data di pubblicazione del decreto di approvazione delle nuove tariffe – inizia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla predetta data, e, quindi, a partire dal 22 aprile 2001;

 

    RILEVATO che la proposta modifica di carattere procedurale comporta minori adempimenti formali da parte dell’INAIL;

 

    RITENUTA, pertanto, l’opportunità di approvare la delibera citata;

 

D E C R E T A

 

    E’ approvata la delibera n. 199 emessa dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 5 aprile 2001, concernente "Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione. Termine per la presentazione delle domande di oscillazione per prevenzione relative agli anni 2000 e 2001", nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante.

 

    Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

DATA

05/04/2001

 

PROT. n. 199 ORGANO CA

 

Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione. Termine per la presentazione delle domande di oscillazione per prevenzione relative agli anni 2000 e 2001.

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 5 aprile 2001

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

 

Visto il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; -

 

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

 

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 dicembre 2000, concernente l'approvazione, ai sensi del summenzionato decreto legislativo n. 38/2000, delle nuove Tariffe per la determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 1124/1965 nonché le relative Modalità di applicazione;

 

Rilevato che,. ai sensi dell'articolo 24 delle summenzionate Modalità di applicazione, l'INAIL può applicare, a domanda, la riduzione del tasso medio di tariffa, in misura fissa pari al cinque o al dieci per cento in relazione al numero di lavoratori-anno, al Datore di lavoro che:

 

sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi,

 

abbia effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

 

Rilevato altresì che l'articolo 29, comma 4, prevede che le domande per gli anni 2000 e 2001 devono essere presentate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione prevista dal primo comma dello stesso articolo 29;

 

Tenuto conto delle richieste formulate da diverse Organizzazioni datoriali tendenti ad ottenere, in via d'interpretazione, che il termine per la presentazione delle domande per il 2000 ed il 2001 inizi a decorrere, per tutti i Datori di lavoro, indipendentemente dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 12 dicembre 2000, ovvero dal 22 aprile 2001, venendo così a scadere il 21 giugno 2001;

 

Vista la relazione del Direttore Generale in data 4 aprile 2001;

 

Rilevato che le innovazioni recentemente introdotte in tema di contribuzione antinfortunistica, riguardanti sia l'aspetto normativo sia l'aspetto procedurale, giustificano l'esigenza manifestata dalla parte datoriale;

 

Ritenuto inoltre che, sotto l'aspetto finanziario, l'accoglimento della proposta non comporta effetti negativi per l'Istituto in quanto:

per l'anno 2000, la presentazione della domanda entro il più lungo termine del 21.06.2001 determinerebbe anche uno slittamento dei tempi per l'eventuale rimborso dovuto al Datore di lavoro;

per l'anno 2001, invece, la riduzione eventualmente spettante sarebbe comunque applicata in sede di autoliquidazione 2002;

 

Rilevato infine che, sotto l'aspetto procedurale, la determinazione di un termine unico per tutti i Datori di lavoro comporta minori adempimenti formali per l'Istituto.

 

Ritenuta condivisibile l'esigenza rappresentata dalle Organizzazioni datoriali;

 

Sentito il Direttore generale il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento,

 

DELIBERA

 che il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di oscillazione del tasso per prevenzione, relativa alle posizioni assicurative in corso al 22 gennaio 2001 - data di pubblicazione del decreto di approvazione delle nuove Tariffe - inizi a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla predetta data del 22 gennaio 2001, e quindi a partire dal 22 aprile 2001.

 

IL SEGRETARIO

 

IL PRESIDENTE

 

f.to Dott.ssa Rita CHIAVARELLI

 

f.to Prof. Gianni BILLIA